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FURTI SACRILEGHI: QUANDO IL REATO PATRIMONIALE OFFENDE IL SACRO! L'Avvocato risponde 

FURTI SACRILEGHI: QUANDO IL REATO PATRIMONIALE OFFENDE IL SACRO!

Amara la notizia, pubblicata qualche giorno fa ed inerente ad un furto all’interno di una delle chiese più amate della città!
Con l’avvocato Simone Labonia approfondiamo gli aspetti giuridici e morali.

Il furto, disciplinato dall’art. 624 c.p., è un reato contro il patrimonio che consiste nell’impossessamento di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per trarne profitto. Tuttavia, in determinate circostanze, il furto può assumere una connotazione aggravata, assumendo rilevanza non solo patrimoniale ma anche simbolica e religiosa. È il caso del furto sacrilego, previsto come circostanza aggravante nell’art. 625 c.p., quando il reato viene commesso su cose destinate al culto o all’interno di luoghi di culto.

Nel furto semplice, l’interesse tutelato è unicamente il patrimonio. Nel furto sacrilego, invece, alla lesione patrimoniale si somma una lesione ideale e culturale, poiché vengono colpiti beni che rivestono un significato religioso o spirituale per una collettività. La sottrazione di oggetti sacri implica non solo un danno economico, ma anche un’offesa alla sensibilità religiosa, toccando il senso di rispetto verso ka religione.

Questa particolare forma di furto è ritenuta più grave e pertanto punita più severamente: la pena prevista èquasi raddoppiata.
Il furto sacrilego non è una figura autonoma di reato, bensì una circostanza aggravante specifica. È sufficiente che il fatto sia commesso su oggetti destinati al culto o all’interno di luoghi sacri, indipendentemente dalla volontà dell’autore di offendere la religione. L’elemento soggettivo resta quello del dolo generico proprio del furto: la volontà di sottrarre per trarne profitto.

Se all’asportazione si aggiunge un comportamento che lede direttamente il sentimento religioso – ad esempio profanando ostie consacrate o distruggendo simboli religiosi durante il furto – può configurarsi anche il reato di vilipendio della religione dello Stato (art. 403 c.p.), o degli oggetti di culto (art. 404 c.p.). In tali casi, può aversi un concorso di reati, poiché l’offesa si estende oltre il patrimonio, andando a colpire l’ordine morale e simbolico rappresentato dalla religione.

Va tuttavia distinta l’ipotesi del furto sacrilego da quella dell’offesa alla religione senza fini patrimoniali: ad esempio, la distruzione gratuita di statue sacre, senza furto, integrerebbe solo il vilipendio del culto.

Il furto sacrilego rappresenta un crocevia tra diritto penale patrimoniale e tutela del sentimento religioso: la legge penale reagisce con maggiore severità proprio per difendere il senso del sacro, ben al di là del valore materiale della cosa sottratta.

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